sabato 5 gennaio 2013

PARERE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SULLE SOMME NON LIQUIDATE FONDO SALARIO ACCESSORIO



Il dubbio interpretativo esposto con la nota in oggetto è relativo alla necessità o meno di inserire nel limite 2010 richiamato dall’art. 9 comma 2bis del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010 le somme non utilizzate Fondo anno precedente, come definite dall’art. 88 comma 5 del Ccnl 16 ottobre 2008 del personale non dirigente del comparto Università.
In relazione a tale dubbio interpretativo lo scrivente Ufficio rileva che tali poste costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, ancorché non utilizzate. Le somme di cui trattasi non costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9 comma 2bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore.

Dal punto di vista applicativo si raccomanda il massimo rigore nell’applicazione e nella verifica dell’istituto previsto dall’art. 88 comma 5 del Ccnl 16 ottobre 2008. Si raccomanda in particolare:
a. di considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate Fondo anno precedente come certificato (a titolo esemplificativo non possono essere considerate somme definitivamente non utilizzate somme per le quali, per qualsivoglia ragione, anche di contenzioso, l’Amministrazione non abbia certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo);

b. di considerare allo scopo unicamente le poste che emergono da una formale ricognizione amministrativa volta a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo certificato con le somme compiutamente utilizzate a valle dello stesso, quali emergono dalle scritture contabili dell’Amministrazione;
c. di depurare le somme come identificate al punto precedente delle quote che la normativa espressamente vieta di riportare al Fondo dell’anno successivo (es. i risparmi realizzati a fronte dei primi 10 giorni di malattia del dipendente ex art. 71 L. 133/2008 o i risparmi realizzati in applicazione del citato art. 9 del DL 78 come la mancata valorizzazione economica delle progressioni utili unicamente a fini giuridici e previdenziali);

d. di considerare le somme non utilizzate Fondo anno precedente così valorizzate come una risorsa a carattere strettamente variabile resa disponibile nell’ambito del Fondo anno corrente in applicazione dell’art. 88 c. 5 Ccnl 16 ottobre 2008, con espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi fissi e continuativi.
Tutto ciò premesso, in definitiva, si raccomanda di trattare l’istituto delle “Somme definitivamente non utilizzate anno precedente” nella corretta contabilità (e relativa certificazione) del Fondo per il personale non dirigente del Comparto Università.

Unicamente ai fini della verifica del rispetto del limite 2010 - come identificato dall’art. 9 comma 2bis del decreto legge 78 citato e della conseguente decurtazione delle somme eventualmente eccedenti – si ritiene che le economie come sopra delimitate non vadano considerate nei relativi conteggi sia con riferimento alla quantificazione del “limite 2010” sia con riferimento alla quantificazione dell’ammontare del Fondo anno corrente posto a confronto con quel limite.